Vaccinazioni nei luoghi di lavoro - Parte 2

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Diverso è  il background proprio del principio di sicurezza in materia antinfortunistica. Secondo un’espressione della cassazione penale nel 1997, il dovere di sicurezza si realizza attraverso l'attuazione di misure specifiche, che da un lato possono essere imposte tassativamente dalla legge e quindi il datore di lavoro è richiamato ad applicare espressamente ciò che gli viene richiesto. Tornando al caso della vaccinazione antitetanica potrebbe ricadere in questo in questo esempio, ma anche altre considerazioni come come la vaccinazione anti SARS-CoV-2,o per certi versi anche la anti TBC. Tuttavia in mancanza di tali indicazioni normative il datore del lavoro è chiamato ad adottare i mezzi idonei, a prevenire o a evitare eventi avversi (nella cassazione penale viene usato il termine “sinistri”) assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza e prevedibilità dell'azione svolta. Mi rendo conto che anche questa definizione potrebbe essere un po' più complicata da calare nel contesto della medicina del lavoro, ma forse un esempio potrebbe aiutare.

Questo esempio è  rappresentato dalla vaccinazione antiepatite B, che vede una più dubbia applicazione del principio di massima sicurezza tecnicamente fattibile (in quanto lo consente di ottenere la prevenzione dell'infezione, che però potrebbe essere ottenuta anche tramite la rigorosa applicazione di metodiche di barriera). È  importante ricordare che una frazione dei vaccinati potrebbe ricadere nei cosiddetti “non-responders”, cioè soggetti che anche dopo ripetuti cicli vaccinali continuano a non sviluppare una risposta immunitaria adeguata. Pertanto il principio di sussidiarietà vede la vaccinazione come strumento che potenzia, rafforza e rende ancora più stringente una protezione che comunque è garantita da un altro intervento. In altre parole, le vaccinazioni possono rappresentare un intervento aggiuntivo di rafforzamento, che rende merito e tutelata la posizione del lavoratore.

La messa in atto di queste valutazioni e il richiamo alla normativa nazionale, ci permette quindi di identificare due condizioni: vaccinazioni generali e speciali. Le vaccinazioni generali sono vaccinazioni con un obbligo legale o comunque identificate per tutta la popolazione generale. Poi abbiamo il gruppo delle vaccinazioni speciali, cioè  quelle per le quali ci sono obblighi e raccomandazioni e vengono identificate solo ed esclusivamente per determinate categorie (fra queste nuovamente ricordo il caso dei trasfertisti internazionali). In questo caso possiamo riprendere il concetto di vaccinazioni obbligatorie e consigliate dal medico competente. Relativamente ai trasfertisti internazionali, vale la pena ricordare come la loro situazione sia complicata dal fatto che il diverso contesto epidemiologico normativo del nostro paese, rispetto a quello dove il trasfertista andrà a esercitare la sua attività lavorativa, fa sì che il trasfertista possa doversi confrontare con vaccinazioni che sono richieste dal nostro paese ma non dal paese accettatante o viceversa. Sono richieste dalla sono richieste dal nostro paese sono richieste del peso accettante. Il caso più importante è quello della febbre gialla, per la quale è necessaria una prestazione vaccinale. In altre parole si tratta di interventi che devono essere poi pianificati nel tempo, non possono essere realizzate all'ultimo momento. Quest’ultima dinamica diventa un problema che spesso ricade sul medico del lavoro, che viene chiamato solo all'ultimo momento per prestare la sua assistenza per i trasferirti. Questa dinamica coinvolge anche il medico vaccinatore in generale, che potrebbe ritrovarsi a essere invitato alla somministrazione della vaccinazione, che però avendo un suo ciclo vaccinale da coprirsi, può non essere compatibile con la richiesta del dottore di lavoro.

Tra le vaccinazioni obbligatorie, sicuramente la più rilevante da un punto di vista storico e concettuale è la vaccinazione antitetanica. La vaccinazione antitetanica è stata introdotta in Italia con la legge 292 del 1963. Tale legge è abbastanza particolare, per una serie di aspetti che vale la pena richiamare. Questi aspetti hanno delle ricadute pratiche sull'attività sede del medico competente e generale dei medici che vengono chiamati a prestare la propria attività nel contesto della vaccinazione antitetanica. La legge 212 del 1963 identifica una lista chiusa di professioni e mansioni per le quali è previsto l'obbligo vaccinale. Tuttavia al tempo stesso si tratta di una cosiddetta norma in bianco, cioè per la cui mancata applicazione non si traduce nella identificazione di sanzioni puntuali. In altri termini, il mancato rispetto del mandato normativo di provvedere alla vaccinazione per determinate mansioni (fra le quali per esempio quelle più evidenti quelli del settore agricolo, ma anche soprattutto gli operatori del settore delle costruzioni), non comporta né per il datore di lavoro e né per il lavoratore stesso delle sanzioni. Le attuali indicazioni, degli organi di vigilanza e ministeriali (o comunque sia degli organi regionali) che si sono espresse sull'argomento, vedono piuttosto una valutazione della mancata applicazione della vaccinazione antitetanica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 81 del 2008. Questo articolo  si rifà alla mancata applicazione delle misure raccomandate dalle correnti evidenze scientifiche, anche in appoggio a questa valutazione e di quanto previsto dagli articoli del titolo 10 del decreto 81.

Questo testo è estratto dal nostro video-corso ECM FAD "Vaccini 2.0: il libro bianco. Le politiche vaccinali in Italia pre e post pandemia"  e ha come scopo quello di informare e permette di approfondire tematiche legate al corso.

Estratto della lezione del prof. Matteo Riccò

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