Radioprotezione: Normativa di riferimento

Salve a tutti, sono un ingegnere biomedico esperto di radioprotezione e oggi vi parlerò della normativa di riferimento in materia di radioprotezione in Italia, rappresentata da poco da un paio d'anni ormai dal decreto legislativo 101/2020. Il decreto rappresenta il recepimento di quella che è la Direttiva Europea 59 del 2013 ed è composto da ben 17 titoli, 245 articoli e 35 allegati. Come vi dicevo, è in vigore ormai da un paio d'anni e il recepimento è stato estremamente laborioso perché il tema è estremamente complesso dal punto di vista degli attori e delle strutture delle sorgenti che in qualche modo hanno a che fare con le radiazioni ionizzanti. Basti pensare alle centrali nucleari, passando per gli ambulatori medici dove si utilizzano attrezzature radiologiche, e il trasporto di materiali radioattivi, la trattamento dei rifiuti che provengono magari da centrali piuttosto che da ambulatori o medicine nucleari.

Per questo, il tempo trascorso tra l'uscita della direttiva europea e il recepimento italiano è stato così lungo. Il decreto 101 del 2020 abroga e sostituisce quello che era il precedente impianto normativo che resisteva in Italia dal '95 con il decreto legislativo 230, che è stato poi successivamente modificato con diversi altri decreti, e dal decreto 100-87 del 2000. Facendo quindi confluire tutto l'impianto in un unico decreto, un'unica norma che regolasse tutte quelle che sono le disposizioni e le norme fondamentali in materia di radiazioni ionizzanti.

A differenza del precedente impianto normativo, che ho fatto vedere, le precedenti due leggi 230 del '95 e il 187 del 2000, adesso esiste un unico decreto, il 101 del 2020 appunto, che disciplina sia l'esposizione di tipo medico sia l'esposizione di tipo professionale e, diciamo così, legate alla popolazione, all'ambiente. Alcune definizioni sono state completamente ricopiate, possiamo dire, dalle precedenti che erano state inserite nelle normative che vi ho detto poco fa, e altre invece, diciamo, hanno subito delle modifiche. Altre ancora sono state inserite ex novo, le leggerò qualcuna perché è sicuramente interessante dal punto di vista della comprensione di quello che è la tendenza e l'orientamento del decreto, ma anche quelle più che hanno ricevuto, diciamo, le maggiori modifiche rispetto al precedente impianto.

Le attività radiodiagnostiche complementari sono attività di ausilio diretto al medico specialista, all'odontoiatra, per lo svolgimento appunto di compiti specifici della propria disciplina, purché queste siano integrate contestualmente e indilazionabili rispetto all'espletamento della procedura clinica. Quindi, un'attività di radionossi complementare tipica è quella, per esempio, che compie l'odontoiatra durante una cura odontoiatrica di qualsiasi tipo, e che per essere migliore si appoggia a un esame radiografico che diventa contestuale alle indagini cliniche e indilazionabile, oltre che integrato chiaramente con lo stesso atto clinico.

L'Audit Clinico, è invece, tutto quel sistema, come dice la definizione stessa, che svolge il medico mediante un processo veramente strutturato di verifica e effettua, effettivamente, valutando tutto rispetto agli standard di buona tecnica e pratica medica e biologica. Ed effettua effettivamente valutando tutto rispetto agli standard di buona tecnica e pratica medica, di logica, modificando ovviamente tali procedure o, dove diciamo necessario, applicando gli standard che sono presenti nella legge e nelle norme tecniche.

L’esercente è rimasto sostanzialmente come concetto inalterato rispetto alla precedente normativa ed è una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità, ai sensi della legge, di espletare una pratica comportante l'utilizzo di una o più apparecchiature sorgenti e radiogenee.

L'esperto di radioprotezione, che sostituisce principalmente nel nome quello che era l'esperto qualificato della precedente normativa introdotta appunto dal decreto 230 al '95, è la persona fisica, necessariamente incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente. Dopo vedremo che differenza c'è tra datore di lavoro ed esercente, che possiede ovviamente delle specifiche conoscenze con uno specifico percorso formativo e chiaramente ha questo compito di accompagnare l'esercente al datore di lavoro nella valutazione, nella gestione dei rischi legati alle radiazioni organizzate. Le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione sono normati nell'articolo 130. Li riassumo brevemente qui, anche se sono magari un po' più complessi ma necessariamente a un esperto di radioprotezione deve avere una laurea necessariamente tecnica, quindi fisica, chimica o ingegneria, un master, questa è una recente normativa appena uscita quest'estate, nell'agosto 2022.

È la necessità, quindi, dicevo, di espletare anche un master di primo o di secondo livello e un tirocinio che va dalle 20 alle 80 ore di giorni lavorativi. Tutto questo a seconda del grado di abilitazione che, per quanto riguarda la nuova normativa, prevede appunto quattro gradi, a differenza dei tre precedenti: primo, secondo, terzo sanitario e terzo grado, diciamo generale, che comprende anche tutti i precedenti. Ogni grado comprende i gradi precedenti, questo vale anche per la precedente normativa. Questi requisiti, ovviamente, sono solo quelli che permettono al candidato esperto di radioprotezione di chiedere ed effettuare domanda al Ministero dei Lavori, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per effettuare un esame che lo abiliti all'iscrizione in un elenco che è consultabile poi pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero.

L’esposizione medica è, come dice la parola stessa, disposizione di pazienti o individui asintomatici, quindi non patologici, quale parte integrante di procedure mediche diagnostiche e terapeutiche a loro rivolte. Però, deve essere ovviamente in grado di produrre un beneficio alla loro salute, perché sappiamo tutti che le radiazioni ionizzanti sono un agente fisico cancerogeno. Certo, quindi, chiaramente, l'esposizione a radiazioni ionizzanti deve essere in qualche modo giustificata. Ma l'esposizione medica è anche una definizione che si applica all'esposizione di assistenti e accompagnatori qualora il paziente non sia in grado di effettuare autonomamente un esame. L'esposizione medica si applica anche come concetto per i volontari nel contesto di attività di ricerca medica o biomedica.

Il medico autorizzato, anch'essa una figura precedentemente richiamata dalla normativa della precedente, appunto il decreto 101 del 2020, è il medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti

Questo testo è estratto dal nostro video-corso Fad sullla Radioprotezione, ha come scopo quello di informare e permette di approfondire tematiche legate al corso.

Estratto dalla video lezione del Prof. Angelo Tirabasso

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