Problemi operativi, criticità e procedura del MC in azienda

Buongiorno trattiamo ora il nostro secondo argomento che attiene ai problemi operativi e alle principali criticità nella attività del medico competente. È noto che il decreto legislativo 81 del 2008ha portato a compimento il complesso iter normativo di unificazione e di armonizzazione delle leggi prevenzionistiche, ampliando e arricchendo il già complesso organigramma della sicurezza aziendale disegnato dalla legislazione previgente e basato sulla presenza di attori con funzioni operative, consultive e con funzioni rappresentative. 


Il medico competenteè l'unico soggetto non aziendale dell'organigramma della sicurezza destinatario di sanzioni penali in caso di inadempienza rispetto agli obblighi, a molti degli obblighi,  a suo carico elencati nel decreto legislativo 81. Pertanto dalla normativa vigente traspare una figura, quella del medico competente, con funzioni consultive, funzioni per la cui inadempienza non è prevista una sanzione né di tipo amministrativo nei di tipo penale, funzioni operative e sono quelli invece per la cui inadempienza è prevista una sanzione. Noto viceversa che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altro soggetto non aziendale dell'organigramma della sicurezza sul lavoro, è soggetto con esclusive funzioni consultive e quindi non ha funzioni operative.


Dall’organigramma della sicurezza aziendale si evince che il medico competente non è un collaboratore né tantomeno un consulente globale del datore di lavoro, ma è viceversa una figura di garanzia a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel più alto interesse della collettività. Il decreto legislativo 81 del 2008 inserisce le attività del medico competente nel sistema di gestione della sicurezza, questo aspetto è di grande rilievo e di grande importanza in effetti tra le attività soggette a controllo e verifica da parte del sistema di gestione della sicurezza abbiamo la sorveglianza sanitaria, il primo soccorso aziendale, nella organizzazione del quale il medico competente gioca un ruolo non irrilevante,l'acquisizione delle certificazioni obbligatorie di legge caso del medico competente i certificati di idoneità alla mansione specifica e le periodiche verifiche dell' applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. La relazione statistica epidemiologica fa parte di quest'ultimo gruppo di azioni da verificare. 


Tutto ciò significa che gli attori della linea operativa gli attori aziendali della linea operativa o datore di lavoro dirigente e il preposto e il sistema di vigilanza aziendale incardinato all'interno del sistema di gestione della sicurezza aziendale dovranno, nei limiti delle loro funzioni e competenze, che naturalmente vanno bene individuate nel sistema di gestione, verificare che le attività di sorveglianza sanitaria si svolgano nel rispetto di quanto prevede il DVR e che le eventuali prescrizioni del medico competente vengano concretamente attuate. Questi soggetti dovranno anche verificare che il medico competente adempia puntualmente agli altri obblighi altri rispetto alla sorveglianza sanitaria che come vedremo la normativa vigente gli pone in capo.


Il decreto legislativo 81 all'articolo 2 riporta la definizione di medico competente: il medico competente è definito come medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dall'articolo 38, titoli e requisiti dei quali parleremo a breve, che collabora secondo quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per svolgere tutti i compiti previsti dal decreto.
 

Questo testo è estratto dal nostro video-corso FAD ECM "Medico competente a 360°: nuove tecnopatie e lavoro" e ha come scopo quello di informare e permette di approfondire tematiche legate al corso.

Estratto dalla video lezione del dott. Angelo Sacco

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