Le nuove misure per la tutela dei minori stranieri non accompagnati: implicazioni professionali e deontologiche

Sono Maria De Donato, sono un'esperta in materia di Asilo e della tutela dei minori stranieri non accompagnati. Oggi il mio intervento verterà sulle recenti norme che sono state adottate, tra cui la L. 47-2017 che è entrata in vigore nello scorso Maggio.

La così detta L. Zampa ha avuto il merito di introdurre delle norme garantiste, e soprattutto, ha chiarito la portata di norme già esistenti, quindi ha dato organicità ad una serie di norme che sono già previste dai vari strumenti normativi. Ricordo che la legge fa anche riferimento alle varie funzioni dei vari attori, che a vario titolo, ruotano intorno al minore e soprattutto è importante l'attività dell'Assistente Sociale che svolge un'attività professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di nazionalità e religione, di condizioni sociali o di qualsiasi altra differenza che caratterizzi le persone, e quindi oltre all'articolo 5 del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali che fa riferimento proprio a questa attività non discriminatoria, è importante anche considerare l'articolo 33 del Codice Deontologico che stabilisce: “L'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera, e deve tenere in considerazione il contesto culturale, i valori, le diversità di cui sono portatori le persone di cui si occupa”.

Adesso prendiamo in considerazione quelle che sono le norme più importanti della Legge 47-17. L'art.1 prevede che: “I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori cittadini italiani e dell'Unione Europea”, lo stesso articolo indica anche che: “Le disposizioni della legge 47-17 devono essere applicate tenendo conto sempre della condizione di maggiore vulnerabilità dei minori”, in quanto questi sono vulnerabili non solo perché hanno un età inferiore ai 18 anni, ma perché spesso sono costretti a lasciare le loro famiglie e la loro terra a causa delle persecuzioni, di guerre, di conflitti tra Stati, oppure possono essere anche venduti o ceduti dalle famiglie per poter diventare poi vittime di tratta e quindi essere strumento per migliorare le miserabili condizioni di vita della propria famiglia d'origine. 

L' art. 2 della L. 47-2017 afferma la definizione del minore straniero non accompagnato: “É una persona che non ha la cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, e che si trova per qualsiasi motivo nel territorio dello Stato privo di assistenza e di rappresentanza da parte di genitori o degli adulti che sono responsabili per lui in base alla legislazione vigente”. La legge Zampa ha introdotto un'importante norma a favore e a tutela del minore nel momento in cui arriva alla frontiera in quanto ha previsto il divieto assoluto di esporre il minore al respingimento da parte delle autorità di Polizia di Frontiera.

Il D. lgs 286-98 già prevede il divieto di respingimento diretto verso lo Stato di origine, oppure indiretto, cioè dal paese terzo al paese di origine, stabilendo che in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso lo Stato in cui possa lo straniero essere oggetto di persecuzione per motivi di razza di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. La Legge 47 è stata molto precisa perché ha indicato un principio importante:il minore quando arriva alla frontiera, deve essere ammesso al territorio nazionale ed essere conseguentemente protetto

Il T.U. sull'Immigrazione prende anche in considerazione il fatto che il minore non può essere espulso salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi, inoltre, è prevista anche la possibilità di espellere un minore nel caso in cui rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e in tal caso, su richiesta del Questore, è il Tribunale per i minorenni che decide, non oltre trenta giorni, di emettere un provvedimento che secondo la legge zampa comunque non può essere adottato qualora comporti un rischio di gravi danni per il minore.

Questa Legge, inoltre, fa anche riferimento al superiore interesse del minore, occorre ricordare che l'articolo 3 della Convenzione sui diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 che è stata ratificata dall'Italia nel 91 con la L-176-1991, ha previsto che per tutte quelle azioni e quelle misure che vengono adottate, sia dalle istituzioni pubbliche che dagli enti privati, debba comunque essere preso in considerazione il carattere prioritario del superiore interesse del minore, proprio per assicurare allo stesso condizioni di vita adeguate alla minore età, alla sua protezione, al suo benessere e allo sviluppo sociale. 

Come si valuta il superiore interesse del minore? Innanzitutto bisogna ascoltarlo, bisogna tenere conto di quelli che sono i suoi bisogni specifici, e quindi solo a seguito di questo ascolto, si può poi pensare di adottare delle azioni che accompagnino il minore verso il raggiungimento del benessere e l'esercizio dei propri diritti previsti per legge. Quindi, occorre mettere in piedi una procedura di valutazione secondo un approccio multidisciplinare e soprattutto tenere conto dell'età del minore, del suo livello di maturità, di scolarizzazione, del suo background familiare, culturale e sociale, della sua identità di genere, dell'orientamento sessuale, di eventuali disabilità psichiche e fisiche, e soprattutto, bisogna verificare se abbia subito dei traumi.

E' importante acquisire anche le informazioni del paese di origine per stabilire se è il caso di fargli fare la richiesta di asilo, è importante sapere se nel paese è in corso una guerra oppure vengono violati i diritti umani, è importante dare la possibilità al minore di essere ascoltato, di dare anche una propria opinione attraverso un approccio partecipativo e strutturato, è molto importante sottolineare che gli assistenti sociali e in particolare anche gli assistenti sociali degli enti pubblici, possono anche avvalersi di consulenti purché siano appunto esperti in tematiche minorili. Il D. lgsl. 142-2015 ha dato attuazione alla Direttiva Europea sulle procedure di riconoscimento della Protezione Internazionale e la Direttiva sull'Accoglienza, indica appunto che per valutare l'interesse superiore del minore, occorre ascoltare il minore secondo la sua età, la sua maturità, lo sviluppo personale e soprattutto tenere conto di quelle che sono le sue esperienze pregresse per decidere poi quale tipo di procedura applicare. Quindi ascoltarlo per determinare, ad esempio se è il caso di ammetterlo ad una procedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale oppure per avviare la ricerca dei familiari e quindi consentire il ricongiungimento familiare, o eventualmente provvedere a far sì che vengano adottate delle misure per favorire il ritorno assistito e volontario.

 

Questo testo è estratto dal nostro video-corso Fad Migrazioni, Servizio Sociale, Benessere, ha come scopo quello di informare e permette di approfondire tematiche legate al corso.

Estratto della lezione della dott.ssa: Maria DE DONATO

Maria De Donato
Responsabile Area Programmi
Consiglio Italiani Rifugiati Roma
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