Malattie rare
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A) Il medico competente
La presenza medica negli ambienti di lavoro è obbligatoria dal 1956: nonostante in più di mezzo secolo la legislazione si sia espressa più volte in materia, a volte risulta difficile da interpretare. Ci sono quindi margini di possibile incertezza, soprattutto sul tema del debito formativo e della formazione professionale.
B) Requisiti
Il Medico competente viene selezionato dal datore di lavoro all’interno di un programma di sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti, come la stesura del documento sulla valutazione dei rischi, indicati dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, ovvero il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81.
L’articolo 38 del D.Lgs, all’interno della sezione dedicata alle Disposizioni generali, specifica che qualunque medico in possesso di almeno uno dei seguenti siti o titoli può svolgere l’attività di medico competente:
a) Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) Autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
d) Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
d bis) Con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
L’articolo continua così:
“I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”
C) Norme e scadenze per il debito formativo Ecm
Il 28 gennaio 2014 il Ministero della Salute ha diramato dal proprio sito web una circolare dal nome “Adempimenti per il medico competente a conclusione del ciclo triennale di aggiornamento ECM 2011/2013”, sul triennio d’aggiornamento appena terminato per i Medici Competenti, riguardante in particolar modo l’obbligo di trasmissione dei crediti Ecm. Di seguito il testo completo:
“Con la conclusione del ciclo di aggiornamento ECM 2011/2013, secondo quanto previsto dal D.lgs n.81/08 all’articolo 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competente occorre che i sanitari, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato i 150 crediti previsti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” e che, come stabilito dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.
Il termine per provvedere alla trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione può essere individuato entro il 15 gennaio 2015, atteso che l’articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 prevede la possibilità del completamento dei crediti mancanti entro il 2014; per cui successivamente a tale termine, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del citato Decreto, dovranno essere necessariamente, attivate da parte dell’Ufficio, le procedure di verifica per la cancellazione dall’elenco nazionale dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio aggiornamento professionale.
La trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti deve avvenire, preferibilmente attraverso posta elettronica certificata, utilizzando l’indirizzo PEC: dgprev@postacert.sanita.it "
Ecco quindi la prima data importante: 15 gennaio 2015, ovvero la scadenza dell’obbligo di comunicazione. Ricordiamo infatti che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in medicina ha stabilito la possibilità di completare i crediti mancanti del triennio 2011/13 entro e non oltre il 2014.
E’ importante però non perdere di vista la determina del 17 luglio 2013 della stessa CNFC, che detta le condizioni per “Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione” dei professionisti sanitari. Tenuto conto dell’Accordo Stato-Regioni dell’Aprile 2012, che prevede la possibilità di riportare dal triennio precedente (2008/10) fino a un massimo di 45 crediti, sono possibili delle riduzioni dell’obbligo, calcolate con il seguente criterio proporzionale:
- riduzione di 15 cr. nel triennio 2011/13 se il professionista ha acquisito da 30 a 50 cr. nel triennio 2008/10
- riduzione di 30 cr. nel triennio 2011/13 se il professionista ha acquisito da 51 a 100 cr. nel triennio 2008/10
- riduzione di 45 cr. nel triennio 2011/13 se il professionista ha acquisito da 101 a 150 cr. nel triennio 2008/10.
Crediti acquisiti nel triennio 2008/10 | Fabbisogno Triennale 2011/13 | |
Da 101 a 150 | 105 | |
Da 51 a 100 | 120 | |
Da 30 a 50 | 135 |
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